ART. 13 - Organi della Comunanza agraria 1- sono organi della Comunanza Agraria: · A – l’Assemblea generale degli utenti; · B – il Consiglio di amministrazione; · C – Il Presidente. 2 – le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite ad eccezione dei rimborsi spesa.
ART. 14 - Assemblea generale degli utenti 1 - L’Assemblea è composta tutti gli utenti così come individuati dall’art. 42.
ART. 42 - Utenti 1 – Sono da considerarsi utenti (..) i nuclei familiari residenti nel territorio dell’Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentanti da: l’ intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purché maggiorenne e componente della famiglia stessa; il tutore dei figli minorenni dell’utente deceduto 2 - Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19 maggio 1975, n. 151) 3 - Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell’interessato qualora sussistano i necessari requisiti
ART. 15 - Compiti dell’Assemblea 1 - Sono di pertinenza dell’Assemblea: - l’elezione del presidente; - l’elezione del Consiglio di amministrazione; - l’approvazione dello statuto e relative modifiche o integrazioni; - l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili; - la partecipazione a Consorzi o altre associazioni agrarie; - le deliberazioni di spesa che impegnino il bilancio di più esercizi, oppure con un importo superiore ai 50 milioni; - l’assunzione di prestiti; - la nomina dei revisori dei conti; - la proposta di regolamento per l’esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all’approvazione della Regione Umbria; - l’istituzione delle tariffe relative all’esercizio degli usi civici.
ART. 16 - Il Consiglio di amministrazione 1 - Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da 4 (quattro) consiglieri eletti dall’Assemblea generale degli utenti e dura in carica 5 (cinque) anni. I consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
ART. 16 – Compiti del Consiglio - eleggere nel proprio seno il Vice presidente; - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea generale degli utenti; - proporre alla Assemblea l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; - nominare il Segretario dell’Ente.
ART. 17 - Il Presidente - Spetta al presidente rappresentare legalmente l’ente - Convocare l’assemblea generale degli utenti e il consiglio di amministrazione predisponendone gli ordini del giorno e presiedendone le rispettive adunanze - Dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere gli incanti e stipulare i contratti nell’interesse dell’ente - Rappresentare l’ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore - Vigilare sull’osservanza delle norme statutarie e regolamentari - È facoltà del presidente di delegare una o più funzioni ad un membro del consiglio di amministrazione - Il presidente non può essere eletto più di 2 volte consecutive
ART. 18 - Il Vice presidente 1 - Il vice presidente esercita le funzioni vicarie del presidente in caso di sua assenza o impedimento.