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Benvenuti nel portale della Comunanza Agraria di Cammoro
Località Molini - 06030 Sellano (PG) - Tel. 0743 97248 - e-mail: info@comunanzacammoro.it
La Comunanza
Il Territorio
Statuto

Ultimo aggiornamento statutario: 

deliberazione dell’Assemblea generale degli utenti n. 3 del 17 dicembre 1999 – determinazione dirigenziale del 17 maggio 2000 n. 3969 pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Umbria (Supplemento ordinario serie generale n. 35 del 28 giugno 2000)

Estratti dallo Statuto:

Art 1 - Costituzione
1. La Comunanza Agraria di Cammoro ha sede nella frazione di Cammoro in Comune di Sellano (PG). E’ stata costituita con atto approvato dalla Giunta provinciale amministrativa del 9 novembre 1899

Art 2 – Scopi
1. La Comunanza Agraria di Cammoro ha lo scopo di:

  • A) curare gli interessi della collettività degli utenti de quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all’Autorità amministrativa che davanti all’Autorità giudiziaria;
  • B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all’esercizio degli usi civici;
  • C) promuovere, curare, vigilare l’utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l’eventuale regolamento d’uso adottato dl Consiglio di amministrazione;
  • D) promuovere, curare, vigilare l’utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d’accordo col competente organo regionale;
  • E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per: a. la gestione; b. il miglioramento del patrimonio; c. lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l’economia montana della zona;
  • F) il miglioramento del patrimonio anche attraverso iniziative tendenti a creare attività agrituristiche e faunistiche ambientali.
  • Art 3 – Finalità sociali
    1. L’Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

    GLI ORGANI DELLA COMUNANZA:

    ART 13 - Organi della Comunanza agraria  

    1 - sono organi della Comunanza Agraria:

    A – l’ Assemblea generale degli utenti;
    B – il Consiglio di Amministrazione;
    C – Il Presidente.

     2 – le cariche di Presidente e di Consigliere sono gratuite ad eccezione dei rimborsi spesa.

    Assemblea generale degli utenti

    (art. 14) Cos’è l’Assemblea
    L’Assemblea è composta tutti gli utenti residenti nel territorio dell’ente da almeno 1 anno e sono rappresentanti da:
    - intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purché maggiorenne
    - tutore dei figli minorenni dell’utente deceduto Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell’interessato qualora sussistano i necessari requisiti I compiti dell’assemblea

    (art. 15) Compiti dell'Assemblea
    - elezione del presidente
    - elezione del consiglio di amministrazione
    - Approvazione dello statuto e relative modifiche o integrazioni
    - approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
    - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili
    - la partecipazione a Consorzi o altre associazioni agrarie
    - l’assunzione di prestiti - la nomina dei revisori dei conti
    - la proposta di regolamento per l’esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all’approvazione della regione Umbria
    - l’istituzione delle tariffe relative all’esercizio degli usi civici
    - le deliberazioni di spesa che impegnino il bilancio di più esercizi oppure un importo superiore ai 50 milioni (lire).

    (art. 16) Il consiglio di amministrazione

    Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da 4 consiglieri eletti dall’assemblea generale degli utenti e dura in carica 5 anni.

    L’ultimo Consiglio di Amministrazione si è insediato il 26 Dicembre 2001 ed è composto dai seguenti utenti:

  •  Mauro Bianchi – presidente
  •  Ronchetti Giuseppe – vicepresidente
  •  Consoli Giorgio – consigliere
  •  Tosti Armando – consigliere
  •  Bianchi Paolo – consigliere
  • (art. 16) I compiti del consiglio di amministrazione
    - elezione del vicepresidente;
    - deliberare su tutte le questioni di interesse dell’amministrazione escluse quelle che attengono alla competenza dell’assemblea generale degli utenti;
    - proporre all’assemblea l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo - nominare il segretario dell’ente;

    (art. 17) Il Presidente
    Spetta al Presidente:
    - Rappresentare legalmente l’ente;
    - Convocare l’assemblea generale degli utenti e il consiglio di amministrazione predisponendone gli ordini del giorno e presiedendone le rispettive adunanze;
    - Dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere gli incanti e stipulare i contratti nell’interesse dell’ente;
    - Rappresentare l’ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
    - Vigilare sull’osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
    - È facoltà del presidente di delegare una o più funzioni ad un membro del consiglio di amministrazione;

    Il presidente non può essere eletto più di 2 volte consecutive.

    (art. 18) Il vice presidente
    Il vice presidente esercita le funzioni vicarie del presidente in caso di sua assenza o impedimento.



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