Organi

Si riporta un estratto degli articoli dello Statuto, relativi agli Organi della Comunanza ed ai rispettivi compiti.

ART. 13 – Organi della Comunanza agraria 1- sono organi della Comunanza Agraria: · A – l’Assemblea generale degli utenti; · B – il Consiglio di amministrazione; · C – Il Presidente. 2 – le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite ad eccezione dei rimborsi spesa.

ART. 14 – Assemblea generale degli utenti 1 – L’Assemblea è composta tutti gli utenti così come individuati dall’art. 42.

ART. 42 – Utenti  1 – Sono da considerarsi utenti (..) i nuclei familiari residenti nel territorio dell’Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentanti da: l’ intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purché maggiorenne e componente della famiglia stessa; il tutore dei figli minorenni dell’utente deceduto 2 – Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19 maggio 1975, n. 151) 3 – Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell’interessato qualora sussistano i necessari requisiti

ART. 15 – Compiti dell’Assemblea  1 – Sono di pertinenza dell’Assemblea: – l’elezione del presidente; – l’elezione del Consiglio di amministrazione; – l’approvazione dello statuto e relative modifiche o integrazioni; – l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; – tutti gli atti di disposizione dei beni immobili; – la partecipazione a Consorzi o altre associazioni agrarie; – le deliberazioni di spesa che impegnino il bilancio di più esercizi, oppure con un importo superiore ai 50 milioni; – l’assunzione di prestiti; – la nomina dei revisori dei conti; – la proposta di regolamento per l’esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all’approvazione della Regione Umbria; – l’istituzione delle tariffe relative all’esercizio degli usi civici.

ART. 16 – Il Consiglio di amministrazione 1 – Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da 4 (quattro) consiglieri eletti dall’Assemblea generale degli utenti e dura in carica 5 (cinque) anni. I consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

ART. 16 – Compiti del Consiglio – eleggere nel proprio seno il Vice presidente; – deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea generale degli utenti; – proporre alla Assemblea l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; – nominare il Segretario dell’Ente.

ART. 17 – Il Presidente – Spetta al presidente rappresentare legalmente l’ente – Convocare l’assemblea generale degli utenti e il consiglio di amministrazione predisponendone gli ordini del giorno e presiedendone le rispettive adunanze – Dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere gli incanti e stipulare i contratti nell’interesse dell’ente – Rappresentare l’ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore – Vigilare sull’osservanza delle norme statutarie e regolamentari – È facoltà del presidente di delegare una o più funzioni ad un membro del consiglio di amministrazione – Il presidente non può essere eletto più di 2 volte consecutive

ART. 18 – Il Vice presidente 1 – Il vice presidente esercita le funzioni vicarie del presidente in caso di sua assenza o impedimento.